Lo Statuto Nazionale
Art. 1 Principi cardine
Il Partito per la Scuola, di seguito PplS, nasce dal Comitato omonimo ed:
a) ha per fine precipuo la difesa, il miglioramento e lo sviluppo della Scuola italiana nel suo complesso con particolare riguardo alla importanza e alla dignità del docente, al suo riconoscimento sociale, culturale ed conomico; educazione, formazione, istruzione e cultura, sono considerati fattori strategici per la crescita, essenziali per lo sviluppo civile ed economico, per la convivenza pacifica, per la tolleranza delle diversità di qualsiasi tipo nel pieno rispetto della legge e delle regole;
b) è trasversale alle ideologie ed alle concezioni politiche, fa suoi i valori civili del popolo italiano, è al servizio del Paese, aconfessionale, aperto a quanti accettano di condividerne gli scopi e le idee;
c) concepisce una società fondata sul primato della persona, sul diritto alla vita e sulla sua sacralità, sulla libertà e sulla dignità di ogni essere, umano e non, sulla reciprocità tra uomo e donna, sulla solidarietà verso i più deboli, sul rispetto dell’ambiente e della natura, su una visione di sviluppo sostenibile, sull’etica della responsabilità, della legalità, del merito e dell’impegno, sul diritto di ciascuno alla promozione umana, culturale ed economica, a fronte dell’assolvimento dei propri doveri in tutti gli ambiti;
d) si richiama ai principi della Costituzione italiana e propugna democrazia e stato di diritto, libertà e giustizia, rispetto delle autonomie, attuazione del federalismo regionale, efficacia ed efficienza delle istituzioni che devono essere al servizio del cittadino rispettoso di leggi e regolamenti;
e) ha una visione dei rapporti economici fondata sull’economia di mercato in cui la libertà di iniziativa e la crescita educativa e culturale sono motore di sviluppo e in cui lo Stato assicura regole al mercato stesso per limitarne gli squilibri e le eccessive sperequazioni, ma nel contempo non ostacola e favorisce quanti intraprendano iniziative per lo sviluppo economico, tecnologico e organizzativo, al fine di potenziare la competitività del sistema paese, l’innovazione e la ricerca scientifica;
f) auspica e si impegna a promuovere atti concreti per: una società aperta, moderna ed accogliente, un Paese vivibile al meglio delle sue potenzialità e delle sue tradizioni storiche e culturali, un potere pubblico incorruttibile, affidabile, efficace ed efficiente, garante della sicurezza del cittadino e della giustizia in tempi certi ed accettabili;
g) si impegna ad agire per contrastare ed eliminare: l’illegalità, la cultura ed i metodi mafiosi, la giustizia lenta, la mancanza di trasparenza nelle vicende pubbliche, la scarsa sicurezza pubblica e l’immigrazione clandestina, i costi eccessivi della politica e la sua inefficacia, gli sprechi ed il terrorismo di qualsiasi tipo. h) è favorevole all’Europa, riconoscendone le radici giudaico-cristiane, ispirata all’idea federale e ad una concezione della politica internazionale fondata sulla solidarietà, sulla difesa dei diritti umani, sulla cooperazione fra gli Stati, sul rafforzamento dell’ONU, sulla soluzione pacifica delle controversie.
Art. 2 Struttura organizzativa
Il PplS è organizzato su base regionale: ogni sezione regionale è autonoma nell’ambito dei principi cardine fissati dallo Statuto del PplS e dall’indirizzo politico deliberato dal Congresso nazionale. L’autonomia regionale, così definita, si esprime nell’esercizio dell’attività normativa, politica ed organizzativa ed è regolata dallo Statuto Regionale. Lo Statuto Regionale è approvato dal Congresso regionale con la maggioranza assoluta dei delegati ed è comunicato al Coordinatore Nazionale del PplS, che può sottoporlo all’esame della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale ove ravvisi che siano violati i principi cardine stabiliti dallo Statuto Nazionale.
Art. 3 Iscritti
Possono essere iscritti al PplS le donne e gli uomini che abbiano compiuto sedici anni di età, non siano stati privati dei diritti civili, non si pongano in contrasto con le norme del suo Codice deontologico e chiedano l'iscrizione. Il Codice deontologico identifica casi e comportamenti, che possano determinare conseguenze negative per la natura, il prestigio, l’immagine o per le posizioni politiche del PplS e, in relazione ad essi, stabilisce misure, anche di carattere cautelativo, che si riflettono sulla condizione di iscritto o sull’esercizio dei diritti ad essa collegati. Ogni iscritto ha diritto a contribuire alla determinazione della linea politica, all’elaborazione programmatica, al dibattito politico e culturale interno. Tale diritto è disciplinato dalle norme interne di ciascun organismo e può avvenire nelle varie forme possibili, anche telematiche, e nessuna limitazione può esservi opposta, salvo quelle derivanti da sanzioni disciplinari.
Art. 4 Iscrizione al PplS
L’iscrizione può avvenire in qualsiasi momento, al sito www.ppls.it oppure presso qualsiasi organismo del PplS e con qualsiasi strumento di comunicazione. La iscrizione dà diritto a partecipare all’attività del PplS, comprese le votazioni, a partire dal 45° giorno dalla data di iscrizione, purché prima dell’avvio del procedimento congressuale nazionale o regionale. Nel caso la iscrizione non sia avvenuta presso l’organo territoriale competente, l’organismo, che ha ricevuto la domanda di iscrizione, la trasmette agli uffici competenti della regione, in cui il nuovo iscritto ha la sua residenza abituale, e alla Direzione Nazionale. I suddetti uffici iscrivono il nuovo iscritto nell’elenco della sezione territoriale competente, a cui è immediatamente comunicata. In tal caso, il termine di 45 giorni per partecipare alle votazioni decorre dalla data in cui la sezione ha ricevuto la comunicazione. L'iscrizione può essere rifiutata solo per impedimenti derivanti da violazioni del codice deontologico, con decisione specificatamente motivata, sentito il consiglio dei Probiviri regionali del PplS. Il rinnovo della iscrizione vviene automaticamente con il versamento della quota stabilita. Il PplS favorisce la formazione dei nuclei spontanei di iscritti, che si organizzano autonomamente per partecipare alla vita di PplS, secondo le modalità fissate dal regolamento di esecuzione dello statuto nazionale e dagli statuti regionali. Il PplS è aperto nelle sue attività a tutti coloro che, anche se non iscritti, aderiscono ai suoi valori fondamentali.
Art. 5 Organizzazione territoriale
Il PplS è organizzato secondo le norme fissate dagli statuti regionali, in modo che ne sia assicurata la presenza territoriale in relazione agli Enti di autonomia locale. Negli Stati esteri in cui esistano comunità di cittadini italiani, possono essere costituiti comitati nazionali del PplS, in forme e con attività compatibili con la egislazione dei singoli Stati.
Art. 6 Organi Nazionali
Gli organi nazionali del PplS sono: il Congresso Nazionale; il Consiglio Nazionale; la Direzione Nazionale; il Coordinatore Nazionale.
Art. 7 Il Congresso Nazionale
Il Congresso è il massimo organo deliberativo del PplS che, con metodo democratico, determina l’indirizzo politico, decide sulle questioni più rilevanti della sua vita interna ed elegge il Coordinatore Nazionale ed i membri del Consiglio Nazionale secondo le modalità indicate nel successivo art. 8. Il Congresso è convocato ogni due anni in via ordinaria e in via straordinaria quando lo richiede la maggioranza qualificata del 70% dei componenti il Consiglio Nazionale o la metà più uno dei Comitati Regionali regolarmente in carica. Il Congresso è convocato dal Consiglio Nazionale, che, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva il regolamento congressuale, che stabilisce i criteri per la formazione della rappresentanza, il metodo elettorale e le modalità di svolgimento del Congresso in tutte le sue fasi.
Art. 8 Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è composto: 1. dal Coordinatore Nazionale; 2. dai candidati alla carica di Coordinatore Nazionale non eletti; 3. da un massimo di cinquanta (50) membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, eletti sulla base di autocandidature dai delegati di ciascuna regione, in proporzione alla propria rappresentanza congressuale; 4. da un massimo di trenta (30) membri in rappresentanza degli iscritti, eletti sulla base delle liste composte da non più di quaranta (40) candidati collegate alla candidatura per la carica di Coordinatore Nazionale, di cui almeno il 60% dei membri sono attribuiti alla lista collegata al Coordinatore eletto ed il restante 40%, o meno, in modo proporzionale alle liste collegate ai candidati Coordinatori non eletti; 5. dai Coordinatori Regionali; 6. da eventuali Senatori e Deputati per un massimo di trenta (30) candidati di cui il 40% tra i Senatori ed i 60% tra i Deputati; 7. da eventuali altri componenti secondo quanto stabilito dal Congresso Nazionale a maggioranza assoluta. Per la elezione dei membri in rappresentanza delle regioni, ciascun delegato può votare per un solo nominativo tra quelli inclusi nell’elenco delle autocandidature della propria regione. Per la elezione dei membri in rappresentanza degli iscritti, inclusi nelle liste collegate ai candidati a Coordinatore Nazionale, ogni delegato può esprimere fino a tre preferenze. In caso di ballottaggio: alla lista collegata al candidato eletto è attribuito il 60% dei membri, mentre alle liste collegate ai candidati non eletti è attribuito il restante 40% in proporzione ai voti espressi nel primo turno.
Art. 9 Funzioni del Consiglio Nazionale
Il Consiglio nazionale, entro la linea fissata dal Congresso, è l’organo di indirizzo politico del PplS. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Coordinatore Nazionale che assume il titolo di Presidente. Nella prima riunione elegge il Tesoriere del PplS con la maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio nazionale: elegge la Direzione Nazionale; delibera sulla linea politica del PplS e sugli atti rilevanti in cui essa si esprime; approva il Regolamento sulle incompatibilità fra le varie cariche; approva i programmi elettorali del PplS; adotta per delega del Congresso nazionale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, disposizioni in materia statutaria; adotta, con la stessa maggioranza, le disposizioni attuative dello statuto, il Codice deontologico e le disposizioni amministrative; approva il regolamento del Congresso; delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la decadenza del Coordinatore. La mozione di sfiducia motivata deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti o da almeno un terzo dei Comitati Regionali regolarmente in carica e non può essere messa in discussione prima di due giorni dalla presentazione; elegge, in caso d’impedimento, dimissioni o decadenza del Coordinatore Nazionale, a aggioranza assoluta dei suoi componenti, il nuovo Coordinatore Nazionale; in caso di decadenza, indice, ontestualmente, il Congresso nazionale da celebrare entro tre mesi; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto. Il Consiglio Nazionale, convocato dal suo Presidente, si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
Art. 10 Direzione Nazionale
La Direzione nazionale è composta: dal Coordinatore Nazionale, dai Vice Coordinatori, dal Tesoriere del PplS e dai Coordinatori regionali.
Art. 11 Funzioni della Direzione Nazionale
La Direzione Nazionale è l’organo di conduzione politica del PplS. La Direzione Nazionale: adotta le determinazioni destinate ad attuare, entro gli indirizzi fissati dal Congresso e dal Consiglio Nazionale, la linea politica del plS; coordina le iniziative nelle sedi istituzionali; sovrintende all’attività del PplS e alla sua organizzazione; approva il regolamento per la designazione dei candidati alle elezioni; fa proprie le candidature per le elezioni olitiche deliberate dagli organi regionali.
Art. 12 Coordinatore Nazionale
Il Coordinatore Nazionale è eletto dal Congresso tra candidati presentati da almeno un decimo dei delegati, rappresentanti cinque o più regioni. Per l’elezione del Coordinatore Nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se nessuno dei candidati raggiunge il quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Il Coordinatore Nazionale ha la rappresentanza politica del PplS; ne tutela l’interesse generale; attua la linea politica determinata dal Congresso Nazionale secondo le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Direzione. Il Coordinatore Nazionale: convoca e presiede la Direzione Nazionale; nomina uno o più Vice Coordinatori; dirige e coordina l’attività del PplS; decide sull’organizzazione degli Uffici centrali del PplS; nomina i dirigenti ad essi preposti; propone alla Direzione l’adozione dei provvedimenti cautelativi previsti dallo Statuto.
Art. 13 Organi di garanzia
Gli Organi di garanzia del PplS sono: il Collegio Nazionale dei Probiviri e la Commissione Nazionale dei Garanti. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto dal Presidente e da sei membri, di cui due supplenti, eletti dal Congresso. Applica, in caso di comportamento degli iscritti non adeguato alle norme etiche, statutarie e regolamentari o che abbia danneggiato l’immagine pubblica del PplS, le sanzioni della censura, della sospensione dal PplS e della espulsione con eventuale interdizione temporanea o definitiva della reiscrizione. Adotta eventuali provvedimenti cautelari. La Commissione Nazionale dei Garanti è composta dal Presidente e da sei membri, di cui due supplenti, eletti dal Congresso tra personalità con preparazione giuridica, ed ha competenza di secondo grado, rispetto alle decisioni adottate dai corrispondenti organi in sede regionale, sulle controversie fra iscritti ed organi del PplS in ordine alla applicazione delle norme regionali e nazionali e sulle violazioni delle norme statutarie o regolamentari da parte degli organi nazionali. La Direzione Nazionale approva il Regolamento degli Organi di Garanzia su proposta dei rispettivi Presidenti. Può estendere al nuovo biennio la vigenza dei regolamenti precedenti. Gli statuti regionali prevedono la istituzione e organizzazione dei propri organi di garanzia, che fungono da prima istanza.
Art. 14 Gruppi Parlamentari
Gli eventuali Parlamentari iscritti o aderenti al PplS del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo si costituiscono in gruppo o in delegazione. Possono essere costituiti gruppi o delegazioni parlamentari federati con altre formazioni politiche. I Gruppi parlamentari si danno un proprio regolamento. I Parlamentari contribuiscono al mantenimento ed al funzionamento della organizzazione nazionale e territoriale del PplS con quote di contributi mensili secondo le modalità e le misure stabilite da ciascun gruppo. Gli statuti regionali regolano il rapporto con i gruppi consiliari e con gli eletti iscritti o aderenti al PplS.
Art. 15 Gestione Amministrativa
Le organizzazioni del PplS ad ogni livello territoriale hanno autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale delle attività ad esse collegate. Responsabile dell’attività amministrativa nell’ambito di ciascuna organizzazione del PplS, ad ogni livello, è il Tesoriere. Per i rapporti amministrativi tra i diversi livelli del PplS è costituita una Commissione Amministrativa Nazionale, formata dal Tesoriere e da tre Tesorieri Regionali, eletti dai Coordinatori Regionali, nell’ambito della Direzione Nazionale del PplS. Competono al Tesoriere di ciascun livello territoriale e organizzativo la rappresentanza legale e giudiziaria e, quindi, il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che si rendano, comunque necessari per l’espletamento dell’attività amministrativa del PplS, compresa la stipula di qualsiasi contratto bancario e l’utilizzo di affidamenti in conto corrente e sotto qualsiasi forma, offrendo eventuali garanzie anche di carattere ipotecario.
Art. 16 Norme finali e transitorie
Con il regolamento di attuazione dello Statuto, che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale, e con gli Statuti regionali sono stabilite le procedure per il ripristino della normalità statutaria, nei casi in cui vengano meno i requisiti per il funzionamento di un organo del Partito, a seguito di dimissioni, decadenza o pronuncia degli organi di garanzia statutaria. Con regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale è determinata la organizzazione del PplS all’estero. In attesa dell’approvazione dei vari Regolamenti di attuazione previsti nel presente Statuto nonché della costituzione dei vari Organi di Garanzia, la Direzione Nazionale è nel frattempo delegata ad emanare norme regolamentari transitorie ed a risolvere eventuali questioni che dovessero insorgere nelle suddette more.
Lo Statuto Nazionale


